La Commissione Bilancio della Camera ha approvato una serie di emendamenti alla Legge di Stabilità 2016, che introducono alcune novità in tema di efficienza energetica. Tutti i soggetti che sosterranno lavori di riqualificazione energetica di un immobile, fabbricato o stabile già esistente entro il 31 dicembre 2016, avranno diritto ad uno sgravio fiscale del 36% al momento della Dichiarazione dei redditi eseguita nel 2017.

Per accedere alle agevolazioni per il risparmio energetico dovuto al miglioramento delle caratteristiche energetiche di un edificio, il soggetto interessato avrà l’obbligo di munirsi di una certificazione energetica dello stato di fatto dell’edificio, cioè ante esecuzione dei lavori di riqualificazione, e una seconda certificazione postuma alle opere, con lo scopo di evidenziare il miglioramento ottenuto.

La detrazione spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente per:

  • interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella;
  • interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi;
  • l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
  • interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Le agevolazioni nella pratica si traducono in detrazioni ripartite in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui si sono sostenute le spese per i lavori di efficientamento energetico e negli anni successivi.

Ci sono poi interessanti opportunità per chi compra dalle imprese costruttrici abitazioni ascrivibili alle classi energetiche A o B. Si prevedono infatti detrazioni IRPEF del 50% sull’importo corrisposto per il pagamento dell’I.V.A. sull’acquisto. Come per il Bonus ristrutturazioni e l’Ecobonus, anche in questo caso lo sconto fiscale sarà ripartito in 10 quote annuali di pari importo.

La Commissione Bilancio approva l’estensione del credito di imposta anche per la riqualificazione energetica degli alberghi, a patto che la ristrutturazione comporti un aumento della cubatura complessiva nel rispetto della normativa vigente. Il credito d’imposta riconosciuto sarà pari al 30% delle spese sostenute, come previsto dal D.M. 7 maggio 2015 attuativo dell’articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014. Tuttavia per l’effettiva attuazione della misura prevista dall’emendamento alla Legge di Stabilità 2016 sarà necessario attendere un apposito decreto ministeriale.

Infine sono esenti dall’accisa sull’energia elettrica prodotta gli impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW; consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni o consumata da soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica che non sono state assoggettate a trasferimento all’Enel.