Con lo scopo di realizzare opere pubbliche di pregio con costi contenuti e tempi certi, il nuovo Codice Appalti porterà molti cambiamenti nelle modalità di partecipazione e di aggiudicazione delle gare.

Il punto cardine di tutto il futuro cambiamento è il criterio di aggiudicazione delle Gare d’Appalto.

Sarà accantonato il massimo ribasso e si adotterà all’Offerta Economicamente più Vantaggiosa (OEV), che implementa al suo interno una maggiore richiesta della qualità delle proposte progettuali e realizzative presentate.

Tale meccanismo sarà garantito da un sistema di qualificazione che coinvolgerà le imprese, tramite le loro attestazioni SOA, e le Stazioni Appaltanti che saranno dotate di maggior potere discrezionale nella valutazione della offerte. Le Stazioni Appaltanti saranno, a loro volta, sotto la lente di ingrandimento dell’ANAC, l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il fatturato richiesto delle Imprese che parteciperanno non potrà superare il doppio del valore stimato dell’appalto. Per provare la capacità tecnica sarà inoltre necessario elencare i servizi prestati negli ultimi tre anni; i collaboratori tecnici; le attrezzature di cui si dispone; i titoli di studio dei prestatori di servizio e dei dirigenti; il numero medio annuo di dipendenti impiegati e il numero di dirigenti negli ultimi tre anni.

Le Società organismo di attestazione (SOA) opereranno dai 150 mila euro in su.

Ciò significa che gli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150 mila euro dovranno provare il possesso dei requisiti di qualificazione attraverso una attestazione rilasciata da queste società. Per semplificare le operazioni, l’ANAC individuerà dei livelli standard di controlli che le SOA devono effettuare.

Il subappalto sarà generalmente libero, tranne che in alcuni casi. Sopra le soglie comunitarie bisognerà indicare una terna di subappaltatori. Nelle opere super specialistiche e ad alto contenuto tecnologico si potrà subappaltare al massimo il 30% delle lavorazioni.

In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore o di richiesta del subappaltatore, è previsto il pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante al subappaltatore. Perché ciò sia possibile, si dovrà verificare la regolarità contributiva dei dipendenti del subappaltatore.

Il nuovo Codice prevede che i ricavi di gestione dell’operatore economico possano provenire dal canone riconosciuto dall’ente concedente, ma anche da altre forme di contropartita economica, come l’introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna.

Nelle concessioni il rischio operativo sarà in carico ai privati e lo Stato non sarà tenuto ad intervenire in caso di difficoltà. Nelle concessioni di importo superiore a 150 mila euro, l’80% dei lavori dovrà essere affidato con una procedura ad evidenza pubblica, mentre il restante 20% potrà andare a società in house o controllate. I titolari di concessioni già in essere che non rispettano queste soglie dovranno adeguarsi entro due anni dall’entrata in vigore del Codice.

L’istituto del contraente generale subisce una profonda rivisitazione. Per farvi ricorso la stazione appaltante dovrà fornire un’adeguata motivazione, in base a complessità, qualità, sicurezza ed economicità dell’opera. Il contraente generale non potrà esercitare il ruolo di direttore dei lavori.

Disegno di Legge presentato al vaglio delle Camere